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Legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA)

del 6 ottobre 2000 (Stato 1° gennaio 2022)

Art. 13 Domicilio e dimora abituale

1 Il do­mi­ci­lio di una per­so­na è de­ter­mi­na­to se­con­do le di­spo­si­zio­ni de­gli ar­ti­co­li 23–26 del Co­di­ce ci­vi­le15.

2 Una per­so­na ha la pro­pria di­mo­ra abi­tua­le nel luo­go in cui vi­ve16 per un pe­rio­do pro­lun­ga­to, an­che se la du­ra­ta del sog­gior­no è fin dall’ini­zio li­mi­ta­ta.

15 RS 210

16 Te­sto ret­ti­fi­ca­to dal­la Com­mis­sio­ne di re­da­zio­ne dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).