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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
del 6 ottobre 2000 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 64Cura medica
1 La cura medica è assunta esclusivamente da un’unica assicurazione sociale nella misura in cui le prestazioni sono prescritte dalla legge.
2 Se le condizioni della singola legge sono soddisfatte, la cura medica, nei limiti legali e nel seguente ordine è a carico:
a.
dell’assicurazione militare;
b.
dell’assicurazione contro gli infortuni;
c.
dell’assicurazione per l’invalidità;
d.
dell’assicurazione contro le malattie.
3 L’assicuratore sociale tenuto a versare prestazioni assume da solo e illimitatamente i costi della cura ospedaliera anche se il danno alla salute è solo parzialmente riconducibile a un evento assicurato di cui è tenuto ad assumere la copertura.
4 L’assicuratore sociale tenuto a versare prestazioni prende inoltre a carico i danni alla salute per i quali in generale non deve rispondere se essi insorgono nel corso di una cura medica ospedaliera e non possono essere curati separatamente.