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Art. 35 Competenza
1 L’assicuratore esamina d’ufficio la propria competenza. 2 L’assicuratore che si reputa competente lo dichiara in una decisione formale qualora una parte ne contesti la competenza. 3 L’assicuratore che si reputa incompetente prende una decisione di non entrata nel merito qualora una parte ne affermi la competenza. |