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Art. 36 Ricusazione
1 Le persone che devono prendere o preparare decisioni su diritti o obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione. 2 Se la ricusazione è contestata, decide l’autorità di vigilanza. Se si tratta della ricusazione del membro di un collegio, decide il collegio in assenza dell’interessato. |