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Art. 39 Osservanza dei termini
1 Le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. 2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. |