Art. 43a Osservazione 37
1 L’assicuratore può osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni su supporto visivo e sonoro, nonché impiegare strumenti tecnici per localizzarlo se:
2 L’osservazione è ordinata da una persona che esercita funzioni direttive nell’ambito in cui rientra il caso da trattare o nell’ambito delle prestazioni dell’assicuratore. 3 L’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato è soggetto ad autorizzazione. 4 L’assicurato può essere osservato soltanto se:
5 Un’osservazione può essere svolta per al massimo 30 giorni nell’arco di sei mesi a contare dal primo giorno dell’osservazione. Questo periodo di sei mesi può essere prorogato al massimo di sei mesi, se sussistono motivi sufficienti. 6 L’assicuratore può commissionare l’osservazione a specialisti esterni. Questi devono rispettare l’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 e possono utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente nel quadro del mandato loro conferito. L’assicuratore può utilizzare il materiale ottenuto in occasione di un’osservazione svolta da un altro assicuratore ai sensi della presente legge o da un assicuratore ai sensi della legge del 17 dicembre 200438 sulla sorveglianza degli assicuratori, oppure svolta su incarico di questi ultimi, se tale osservazione soddisfaceva le condizioni di cui ai capoversi 1–5. 7 Al più tardi prima di emanare una decisione sulla prestazione in questione, l’assicuratore informa l’assicurato circa il motivo, il tipo e la durata dell’osservazione svolta. 8 Se l’osservazione non ha permesso di confermare gli indizi di cui al capoverso 1 lettera a, l’assicuratore:
9 Il Consiglio federale disciplina:
37 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018 (Base legale per la sorveglianza degli assicurati), in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 20192829; FF 201763616379). |