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Art. 44 Perizia 40
1 Se, nel quadro di accertamenti medici, ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il tipo di perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti:
2 Se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di uno o più periti indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte. Questa può, entro dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui all’articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte. 3 Insieme al nome del perito, l’assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte allo stesso e segnala la possibilità di presentare domande supplementari in forma scritta entro lo stesso termine. L’assicuratore decide in via definitiva le domande da porre al perito. 4 L’assicuratore che, nonostante una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo comunica alla parte mediante una decisione incidentale. 5 Per le perizie di cui al capoverso 1 lettere a e b, le discipline sono stabilite in via definitiva dall’assicuratore, per le perizie di cui al capoverso 1 lettera c dal centro peritale. 6 Salvo che l’assicurato vi si opponga, i colloqui tra l’assicurato e il perito sono registrati su supporto audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore. 7 Il Consiglio federale:
40 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). BGE
149 V 218 (8C_125/2023) from 8. August 2023
Regeste: Art. 4 ATSG; Art. 6 Abs. 1 UVG; Zahnschaden beim Beissen auf einen Stein, der sich in einem abgepackten verzehrfertigen Salat befand; Kausalzusammenhang; krankhafter Vorzustand; Gelegenheits- und Zufallsursache. Hält ein bereits behandelter Zahn einer plötzlichen, nicht beabsichtigten und aussergewöhnlichen Belastung nicht stand, darf die Annahme eines unfallbedingten Zahnschadens nur dann verneint werden, wenn anzunehmen ist, der betroffene Zahn hätte selbst einer normalen Belastung nicht standgehalten (E. 5.3). |