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Art. 47 Consultazione degli atti
1 Purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti:
2 Nel caso di dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, si può esigere che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi dati. 42 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051). |