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Legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA)

Art. 48 Presa in considerazione di atti segreti

Un at­to il cui esa­me è sta­to ri­fiu­ta­to al­la par­te può es­se­re usa­to con­tro di es­sa so­lo qua­lo­ra l’as­si­cu­ra­to­re glie­ne ab­bia co­mu­ni­ca­to oral­men­te o per scrit­to il con­te­nu­to es­sen­zia­le ri­guar­dan­te la con­te­sta­zio­ne e le ab­bia per­mes­so di pro­nun­ciar­si e di for­ni­re con­tro­pro­ve.