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Art. 54 Esecuzione
1 Le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se:
2 Le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive giusta l’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 188949 sulla esecuzione e sul fallimento. 48 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051). |