Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 58 Competenza
1 È competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. 2 Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione. 3 L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni. |