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Art. 62 Tribunale federale 56
1 Contro le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni è ammissibile il ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200557 sul Tribunale federale. 1bis Il Consiglio federale disciplina il diritto degli organi d’esecuzione delle singole assicurazioni sociali di ricorrere al Tribunale federale. 2 Per l’esecuzione delle decisioni su ricorso di prima istanza è applicabile per analogia l’articolo 54. 56 Nuovo dall’all. n. 106 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). |