|
Art. 75b Infrastruttura per l’esecuzione
1 Il Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposizione e la gestione dell’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero, in particolare dei necessari punti d’accesso elettronici e delle interfacce tra il sistema di scambio di dati nazionale e quello internazionale. 2 Gli organi federali di cui al capoverso 1 possono accordare agli organi di cui all’articolo 75a l’accesso ai dati del settore di loro competenza mediante procedura di richiamo. |