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Art. 75c Finanziamento dell’infrastruttura
1 Gli organi federali di cui all’articolo 75b riscuotono dalle istituzioni competenti di cui all’articolo 75a emolumenti per la connessione all’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero e per l’utilizzo della stessa. 2 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti conformemente all’articolo 46a della legge del 21 marzo 199771 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Consulta preventivamente gli organi interessati. Per il calcolo degli emolumenti tiene conto della misura in cui l’infrastruttura viene utilizzata. |