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Art. 76a Scambio elettronico di dati 74
1 Il Consiglio federale disciplina lo scambio elettronico di dati in materia di assicurazioni sociali tra gli assicuratori sociali svizzeri nonché tra questi e le autorità federali. Sono fatte salve le disposizioni delle singole leggi in materia di assicurazioni sociali concernenti la comunicazione di dati. 2 Il Consiglio federale può delegare il disciplinamento dello scambio elettronico di dati alle autorità di vigilanza. 74 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |