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Art. 79 Disposizioni penali
1 Sono applicabili la parte generale del Codice penale77, nonché l’articolo 6 della legge del 22 marzo 197478 sul diritto penale amministrativo.79 2 L’azione penale spetta ai Cantoni. 3 Nell’ambito di procedimenti penali per violazione dell’articolo 148a del Codice penale e dell’articolo 87 della legge federale del 20 dicembre 194680 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicuratore può avvalersi nel procedimento dei diritti dell’accusatore privato.81 79 Nuovo testo giusta l’all. n. II 28 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 81 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018 (Base legale per la sorveglianza degli assicurati), in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 20192829; FF 201763616379). |