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Art. 82a Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2019 83
Ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. 83 Introdotto dal il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 19 mag. 2021 pubblicata il 18 giu. 2021 (RU 2021 358). |