|
Art. 83 Modifica del diritto vigente
1 Gli articoli esposti in allegato sono abrogati o modificati. 2 Prima dell’entrata in vigore della presente legge, l’Assemblea federale può modificare l’allegato, tramite ordinanza, per adattarlo a modifiche apportate ed entrate in vigore nelle leggi in questione dalla promulgazione della presente legge. |