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Art. 84 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 L’articolo 83 capoverso 2 entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettato che sia in votazione popolare. Data dell’entrata in vigore:84 1° gennaio 2003 84 DCF dell’11 set. 2002. |