Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienzadel 28 agosto 1992 (Stato 1° aprile 2019) |
Art. 40 Comunicazione elettronica con le autorità
1Il Consiglio federale può autorizzare l'IPI a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. 2I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica. 3Il registro dei marchi può essere tenuto in forma elettronica. 4L'IPI può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio. 5Le pubblicazioni dell'IPI possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica. 1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). |