Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienzadel 28 agosto 1992 (Stato 1° aprile 2019) |
Art. 44 Diritto applicabile
1Il presente capitolo si applica alle registrazioni internazionali ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 luglio 19672 per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) e del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 19893 (Protocollo di Madrid) effettuate tramite l'IPI o che esplicano effetto in Svizzera. 2Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili, salvo che l'Accordo di Madrid o il Protocollo di Madrid o il presente capitolo non dispongano altrimenti. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273). |