Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienzadel 28 agosto 1992 (Stato 1° aprile 2019) |
Art. 50 Disposizioni particolari
1Nell'interesse dei consumatori, dell'economia in generale o di singoli settori, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a-49. 2Il Consiglio federale può, in particolare in caso di domanda presentata da un settore economico sulla base di un avamprogetto, precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti o servizi. 3Il Consiglio federale sente dapprima i Cantoni, le associazioni professionali o economiche e le organizzazioni dei consumatori interessati. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |