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Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

del 28 agosto 1992 (Stato 1° aprile 2019)

Art. 7 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi

1Se un mar­chio, con­for­me­men­te al­le pre­scri­zio­ni, è sta­to og­get­to di un pri­mo de­po­si­to che ha avu­to luo­go o ha ef­fet­to in un al­tro Sta­to mem­bro del­la Con­ven­zio­ne di Pa­ri­gi1 , il de­po­si­ta­rio o il suo aven­te cau­sa può ri­ven­di­ca­re la da­ta del pri­mo de­po­si­to per de­po­si­ta­re lo stes­so mar­chio in Sviz­ze­ra, a con­di­zio­ne che il de­po­si­to in Sviz­ze­ra ab­bia luo­go en­tro sei me­si dal pri­mo de­po­si­to.

2Il pri­mo de­po­si­to in uno Sta­to che ac­cor­da al­la Sviz­ze­ra la re­ci­pro­ci­tà ha gli stes­si ef­fet­ti del pri­mo de­po­si­to in uno Sta­to mem­bro del­la Con­ven­zio­ne di Pa­ri­gi.


1 RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04