Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienzadel 28 agosto 1992 (Stato 1° aprile 2019) |
Art. 71 Domanda d'intervento
1Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale svizzero o l'asportazione dal territorio doganale svizzero di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, il titolare di un marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali merci.1 2Il richiedente deve fornire tutte le informazioni utili di cui dispone e che sono necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua domanda; le rimette in particolare una descrizione esatta delle merci.2 3L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente. Può riscuotere una tassa per coprire le spese amministrative. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |