Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienzadel 28 agosto 1992 (Stato 1° aprile 2019) |
Art. 78 Priorità d'uso
1Chi, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ha usato per primo un marchio su prodotti o sul loro imballaggio o per designare servizi, gode di un diritto prioritario rispetto a quello del primo depositante, a condizione di depositare il marchio entro due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge e di indicare il momento a partire dal quale il marchio è stato usato. 1 Abrogato dal n. II 11 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). |