Legge federale
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Art. 17a Divisione della domanda o della registrazione 16
1 Il titolare del marchio può chiedere in qualsiasi momento la divisione della regi-strazione o della domanda di registrazione.17 2 I prodotti e i servizi sono ripartiti tra le domande o le registrazioni divisionarie. 3 Le domande o registrazioni divisionarie mantengono la data del deposito e la data di priorità della domanda o registrazione iniziale. 16Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273). 17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |