Legge federale
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Art. 38 Pubblicazioni
1 L’IPI pubblica:
2 Il Consiglio federale fissa quali altre iscrizioni debbano essere pubblicate. 3 L’IPI designa l’organo di pubblicazione.35 35 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF FF 2000 2432). |