1 La presente disposizione si applica alle derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 199260 sulle derrate alimentari (LDerr), esclusi i prodotti naturali di cui all’articolo 48adella presente legge. Il Consiglio federale disciplina in dettaglio tale distinzione.
2 La provenienza di una derrata alimentare corrisponde al luogo da cui proviene almeno l’80 per cento del peso delle materie prime di cui è composta la derrata alimentare. Per il latte e i latticini la proporzione necessaria è del 100 per cento del peso del latte di cui è composta la derrata alimentare.
3 Dal calcolo di cui al capoverso 2 sono esclusi i prodotti naturali:
- a.
- che non si possono produrre nel luogo di provenienza a causa delle condizioni naturali;
- b.
- temporaneamente non disponibili in quantità sufficiente nel luogo di provenienza.
4 Nel calcolo di cui al capoverso 2 vanno computate tutte le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento della Svizzera è di almeno il 50 per cento. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento si situa tra il 20 e il 49,9 per cento sono computate soltanto per metà. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento è inferiore al 20 per cento possono essere escluse dal calcolo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
5 L’indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta la trasformazione che ha conferito alla derrata alimentare le sue caratteristiche essenziali.
59 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
60 [RU 1995 1469, 1996 1725all. n. 3, 1998 3033all. n. 5, 2001 2790all. n. 5, 2002 775, 2003 4803all. n. 6, 2004 3553, 2005 971, 2006 2197all. n. 94 2363 n. II, 2008 785, 2011 5227n. I 2.8, 2013 3095all. 1 n. 3. RU 2017 249all. n. I.]. Vedi ora la LF del 20 giu. 2014 (RS 817.0).