Legge federale
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Art. 50c Registro internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche
1 La registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche è disciplinata dall’Atto di Ginevra del 20 maggio 201571 dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche (Atto di Ginevra) e dalle disposizioni del presente capitolo. 2 L’IPI è l’autorità incaricata dell’applicazione dell’Atto di Ginevra per la Svizzera per quanto concerne:
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