Legge federale
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Art. 50d Registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero
1 La registrazione internazionale e la modifica della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero possono essere chieste presso l’IPI:
2 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura. 72 RS 910.1 |