Legge federale
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Art. 66 Sospensione della procedura
1 Il giudice può sospendere il procedimento penale se il prevenuto invoca la nullità della registrazione in un procedimento civile. 2 Se il prevenuto solleva l’eccezione di nullità della registrazione nel procedimento penale, il giudice gli può impartire un termine ragionevole per fare accertare tale nullità in un procedimento civile. 3 La prescrizione è interrotta durante la sospensione del procedimento. |