Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)
del 28 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 71Domanda d’intervento
1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale svizzero o l’asportazione dal territorio doganale svizzero di merci munite illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza, il titolare di un marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell’articolo 56 può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali merci.104
2 Il richiedente deve fornire tutte le informazioni utili di cui dispone e che sono necessarie all’Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua domanda; le rimette in particolare una descrizione esatta delle merci.105
3 L’Amministrazione delle dogane decide definitivamente. Può riscuotere una tassa per coprire le spese amministrative.
104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).