Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)
del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 13Diritto esclusivo
1 Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.
2 Il titolare del marchio può vietare a terzi l’uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l’articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:
a.
sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio;
b.
sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo;
sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti;
e.
sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari.
2bis Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l’importazione, l’esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati.14
3 Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell’articolo 4.15
13 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
14 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 (RU 2008 2551; FF 2006 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
15 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).