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Legge federale
sulla protezione dei marchi e delle indicazioni
di provenienza
(Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2023)

Art. 16 Riproduzione di marchi nei dizionari e in altre opere di riferimento

Se un mar­chio è ri­pro­dot­to in un di­zio­na­rio, in un’al­tra ope­ra di ri­fe­ri­men­to o in un’ope­ra si­mi­le sen­za l’in­di­ca­zio­ne che si trat­ta di un mar­chio re­gi­stra­to, il ti­to­la­re può esi­ge­re dall’edi­to­re, dal cu­ra­to­re del­la pub­bli­ca­zio­ne o dal di­stri­bu­to­re che la ri­pro­du­zio­ne del mar­chio sia com­ple­ta­ta con una ta­le in­di­ca­zio­ne, il più tar­di in oc­ca­sio­ne di una nuo­va stam­pa.