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Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)
del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 18Licenza
1 Il titolare del marchio può autorizzare terze persone a usare il marchio per l’insieme o per una parte del territorio svizzero per tutti o una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendicato.
2 La licenza è iscritta nel registro su richiesta di parte. Essa diviene pertanto opponibile ad ogni diritto al marchio acquisito posteriormente.