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Legge federale
sulla protezione dei marchi e delle indicazioni
di provenienza
(Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2023)

Art. 18 Licenza

1 Il ti­to­la­re del mar­chio può au­to­riz­za­re ter­ze per­so­ne a usa­re il mar­chio per l’in­sie­me o per una par­te del ter­ri­to­rio sviz­ze­ro per tut­ti o una par­te dei pro­dot­ti o dei ser­vi­zi per i qua­li il mar­chio è ri­ven­di­ca­to.

2 La li­cen­za è iscrit­ta nel re­gi­stro su ri­chie­sta di par­te. Es­sa di­vie­ne per­tan­to op­po­ni­bi­le ad ogni di­rit­to al mar­chio ac­qui­si­to po­ste­rior­men­te.