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Legge federale
sulla protezione dei marchi e delle indicazioni
di provenienza
(Legge sulla protezione dei marchi, LPM)
del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 2
Motivi assoluti d’esclusione
Sono esclusi dalla protezione come marchi:
a.
i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono;
b.
le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell’imballaggio imposte dalla tecnica;
c.
i segni che possono indurre in errore;
d.
i segni in contrasto con l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.