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Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)
del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 21Marchio di garanzia
1 Il marchio di garanzia è un segno usato da più aziende, sotto il controllo del titolare del marchio, che serve a garantire la qualità, la provenienza geografica, il tipo di fabbricazione o altre caratteristiche comuni di prodotti o servizi di tali aziende.
2 Il marchio di garanzia non può essere usato per i prodotti e i servizi del titolare o di un’azienda che gli è strettamente connessa sul piano economico.
3 Il titolare deve autorizzare contro congruo compenso l’uso del marchio di garanzia per i prodotti e i servizi che presentano le caratteristiche comuni garantite dal regolamento del marchio.