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Legge federale
sulla protezione dei marchi e delle indicazioni
di provenienza
(Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2023)

Art. 22 Marchio collettivo

Il mar­chio col­let­ti­vo è il se­gno di un grup­po d’azien­de di pro­du­zio­ne, di com­mer­cio o di ser­vi­zi che ser­ve a di­stin­gue­re i pro­dot­ti o i ser­vi­zi dei mem­bri del grup­po da quel­li di al­tre azien­de.