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Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)
del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 23Regolamento del marchio
1 Il depositante di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo deve rimettere all’IPI19 un regolamento concernente l’uso del marchio.
2 Il regolamento del marchio di garanzia menziona le caratteristiche comuni dei prodotti o servizi che questo deve garantire; esso prevede inoltre un controllo efficace dell’uso del marchio e sanzioni adeguate.
3 Il regolamento del marchio collettivo designa la cerchia delle aziende autorizzate a usare tale marchio.
4 Il regolamento non deve violare l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.
19 Nuova espr giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.