Legge federale
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Art. 27a Oggetto
In deroga all’articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per:
21 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 19 mar. 2021 approva l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche e lo traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 742; FF 2020 5215). |