Legge federale
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Art. 31 Opposizione
1 Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell’articolo 3 capoverso 1. 1bis Non può opporsi alla registrazione di un marchio geografico.26 2 L’opposizione deve essere motivata e inviata per scritto all’IPI entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine. 26 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |