Legge federale
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Art. 41
1 Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell’IPI, il depositante o il titolare del diritto può chiedere all’IPI il proseguimento della procedura. È fatto salvo l’articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa.38 2 La domanda dev’essere presentata entro due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell’inosservanza del termine, ma al più tardi sei mesi dopo lo scadere del termine inosservato; entro lo stesso termine dev’essere compiuto integralmente l’atto omesso e devono essere versate le tasse previste nell’ordinanza.39 3 L’accettazione della richiesta reintegra la situazione che sarebbe risultata dal compimento tempestivo dell’atto. 4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso d’inosservanza:
38 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 39Nuovo testo giusta l’appendice n. 2 della LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5050; FF 1994 III 873). 40 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 41 Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |