Legge federale
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Art. 46 Effetto della registrazione internazionale in Svizzera
1 Una registrazione internazionale con effetto di protezione per la Svizzera ha lo stesso effetto del deposito presso l’IPI e dell’iscrizione nel registro svizzero.50 2 Tale effetto è considerato non intervenuto se e nella misura in cui al marchio oggetto di registrazione internazionale è negata la protezione per la Svizzera. 50Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273). |