Legge federale
|
Art. 48c Altri prodotti,in particolare industriali 61
1 La provenienza di un altro prodotto, in particolare di un prodotto industriale, corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione. 2 Nel calcolo di cui al capoverso 1 sono compresi:
3 Sono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1:
4 L’indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta l’attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali. In ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo. 61 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |