Legge federale
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Art. 50b 69
1 Il Consiglio federale istituisce un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati. 2 Disciplina in particolare:
3 Per le decisioni e le prestazioni legate al registro sono riscossi emolumenti. 4 Le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da denominazioni di categoria. Le denominazioni di categoria non possono essere registrate come indicazioni geografiche. 5 Chi usa un’indicazione geografica registrata per prodotti identici o comparabili deve soddisfare le condizioni dell’elenco degli obblighi. Tale obbligo non si applica all’uso di marchi identici o simili a un’indicazione geografica registrata depositati o registrati in buona fede o acquisiti mediante l’uso in buona fede:
6 Se è stata presentata una domanda di registrazione di un’indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente un’indicazione geografica identica o simile, la procedura d’esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione dell’indicazione geografica. 7 Dopo la registrazione dell’indicazione geografica, il marchio può essere registrato soltanto per prodotti identici o comparabili. La provenienza di questi ultimi deve essere circoscritta all’indicazione geografica definita nell’elenco degli obblighi. 8 Le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:
69 Originario art. 50a(senza rubrica). Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |