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Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)
del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 50eEffetti della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero
1 Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero possono essere rifiutati segnatamente per i seguenti motivi:
a.
la denominazione d’origine o l’indicazione geografica non è conforme alle definizioni di cui all’articolo 2 dell’Atto di Ginevra74;
b.
la protezione risultante dalla registrazione internazionale è in contrasto con il diritto, l’ordine pubblico o i buoni costumi;
c.
la protezione risultante dalla registrazione internazionale viola un marchio anteriore registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile.
2 L’IPI decide d’ufficio in merito alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.
3 I terzi possono invocare dinanzi all’IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.
4 Possono inoltre chiedere che sia loro accordato un periodo di transizione secondo l’articolo 17 dell’Atto di Ginevra entro il quale porre fine a un uso anteriore e in buona fede di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.
5 Un marchio depositato o registrato in buona fede prima che la denominazione d’origine o l’indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale fosse protetta sul territorio svizzero e il cui uso per un prodotto identico o comparabile risulterebbe in contrasto con l’articolo 11 dell’Atto di Ginevra può continuare a essere utilizzato, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge. La sua registrazione può essere prorogata alle stesse condizioni.
6 L’articolo 50b capoversi 6 e 7 si applica per analogia.
7 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.