Legge federale
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Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio
1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l’attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato. 2 L’azione dev’essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l’articolo 4. 3 Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76 4 Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77 76 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 77 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |