Legge federale
|
Art. 56 Legittimazione attiva delle associazioni, delle organizzazioni di consumatori e delle autorità 83
1 Le azioni d’accertamento (art. 52) e le azioni d’esecuzione di una prestazione (art. 55 cpv. 1) possono inoltre essere proposte in materia di protezione delle indicazioni di provenienza da parte:
2 Le associazioni e le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b sono legittimate a proporre l’azione prevista all’articolo 52 qualora questa riguardi un marchio di garanzia (art. 21 cpv. 1) o un marchio collettivo (art. 22). 3 I Cantoni designano l’autorità competente per le azioni di cui al capoverso 1 lettera d. 83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |