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Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)
del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 56Legittimazione attiva delle associazioni, delle organizzazioni di consumatori e delle autorità 83
1 Le azioni d’accertamento (art. 52) e le azioni d’esecuzione di una prestazione (art. 55 cpv. 1) possono inoltre essere proposte in materia di protezione delle indicazioni di provenienza da parte:
a.
delle associazioni professionali o economiche autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
b.
delle organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che secondo gli statuti si dedicano alla protezione dei consumatori;
c.
dell’IPI, contro l’uso di designazioni quali «Svizzera», «svizzero» oppure altre designazioni o simboli che si riferiscono al territorio geografico della Confederazione Svizzera ai sensi dell’articolo 48 capoverso 4;
d.
del Cantone interessato, contro l’uso del suo nome oppure di altre designazioni o simboli che si riferiscono al suo territorio geografico.
2 Le associazioni e le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b sono legittimate a proporre l’azione prevista all’articolo 52 qualora questa riguardi un marchio di garanzia (art. 21 cpv. 1) o un marchio collettivo (art. 22).
3 I Cantoni designano l’autorità competente per le azioni di cui al capoverso 1 lettera d.
83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).