Legge federale
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Art. 70 Denuncia di merci sospette 105
1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un marchio, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell’articolo 56 qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell’imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di merci munite illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza.106 2 In tali casi, l’UDSC107 è autorizzata a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza oppure un’associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell’articolo 56 possa presentare una domanda secondo l’articolo 71 105 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 106 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore il 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 107 Nuova espr. giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore il 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |